{"id":3542,"date":"2025-06-17T14:02:51","date_gmt":"2025-06-17T17:02:51","guid":{"rendered":"https:\/\/conslomasdezamora.esteri.it\/?p=3542"},"modified":"2025-06-17T14:02:51","modified_gmt":"2025-06-17T17:02:51","slug":"riacquisto-cittadinanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conslomasdezamora.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2025\/06\/riacquisto-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Riacquisto cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p>La legge di conversione del Decreto Legge 36\/2025 ha modificato l\u2019articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all\u2019estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992 si applica in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l\u2019interessato deve essere <strong>nato in Italia oppure <\/strong>essere stato <strong>residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>;<\/li>\n<li>b) l\u2019interessato <strong>ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all&#8217;estero la propria residenza (articolo 8, numero 1\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p>2) avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero (articolo 8, numero 2\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p>3) essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555\/1912).<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <strong>non si applica <\/strong>invece a favore di:<\/p>\n<p>&#8211; ex cittadini nati all\u2019estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;<\/p>\n<p>&#8211; chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);<\/p>\n<p>&#8211; chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall\u2019articolo 8, numero 3 (colui che, \u201cavendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l&#8217;intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l&#8217;impiego o il servizio\u201d);<\/p>\n<p>&#8211; chi non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019articolo 5, secondo comma, della legge n. 123\/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0).<\/p>\n<p>La <strong>dichiarazione di riacquisto da parte dell\u2019ex cittadino pu\u00f2 essere presentata tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>. In considerazione del tempo limitato per presentare le dichiarazioni di riacquisto, gli uffici dell\u2019Agenzia Consolare riceveranno tali dichiarazioni senza appuntamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge di conversione del Decreto Legge 36\/2025 ha modificato l\u2019articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all\u2019estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione. 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