{"id":3701,"date":"2025-07-02T15:19:42","date_gmt":"2025-07-02T18:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/conslomasdezamora.esteri.it\/?page_id=3701"},"modified":"2026-03-03T10:39:39","modified_gmt":"2026-03-03T13:39:39","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslomasdezamora.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Normativa e requisiti<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che eventualmente ne benefici,\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>Egli, in base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Il Primo Caso<\/strong>\u00a0(<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 o per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 o per\u00a0<em>iuris communicatio<\/em>.<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<li><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente dell&#8217;Agenzia Consolare delegato all\u2019esercizio delle funzioni di Stato Civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p><strong>In questo caso <u>non \u00e8 dovuto alcun pagamento.<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Il secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 della legge n. 74\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74\/2025,\u00a0<\/u><\/strong>cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong>\u00a0<strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li><strong><u>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Anche in questo caso non \u00e8 dovuto alcun pagamento.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Eventuali richieste di rimborso del pagamento di 250 euro effettuato tramite bonifico al Ministero dell\u2019Interno dovranno essere presentate all&#8217;Agenzia Consolare d&#8217;Italia a Lomas de Zamora \u2013 all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:statocivile.lomas@esteri.it\"><strong>statocivile.lomas@esteri.it<\/strong><\/a>\u00a0\u2013 utilizzando l\u2019apposito\u00a0<a href=\"https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/2025-10\/Modello%20richiesta%20rimborso%20contributo%20cittadinanza_0.pdf\">\u201c<em>modello richiesta rimborso contributo cittadinanza<\/em>\u201d<\/a>. L&#8217;Agenzia Consolare provveder\u00e0 all\u2019inoltro al competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni sull\u2019istanza di richiesta del rimborso, si prega di consultare la pagina web del Ministero dell\u2019Interno\u00a0<a href=\"https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza\">https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza<\/a><\/p>\n<p>Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza in Agenzia davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile. A tal fine l&#8217;Agenzia Consolare ha predisposto sul portale \u201cFast It\u201d\u00a0due nuovi servizi:<\/p>\n<p>1. Atto di nascita \u2013 Art. 4, c. 1-bis L. 91\/1992<br \/>\n2. Atto di nascita \u2013 Art. 1, c. 1-ter D.L. 36\/2025<\/p>\n<p>Nel primo servizio (\u201cAtto di nascita \u2013 Art. 4, c. 1-bis L. 91\/1992\u201d) rientrano le richieste relative al \u201cprimo caso\u201d precedentemente descritto.<\/p>\n<p>Nel secondo servizio (\u201cAtto di Nascita \u2013 Art. 1 c. 1-ter D.L. 36\/2025\u201d) rientrano le richieste relative al \u201csecondo caso\u201d. La scadenza perentoria di presentazione dell\u2019istanza, in questo caso, \u00e8 il 31 maggio 2029.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019interessato non fosse ancora registrato al portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/\"><strong>Fast-It<\/strong><\/a>, dovr\u00e0 preliminarmente effettuare la registrazione seguendo il link indicato. Una volta registrato nel portale, dovr\u00e0 accedere e richiedere la visualizzazione della scheda anagrafica oppure procedere con l\u2019iscrizione all\u2019AIRE, al termine di una di queste procedure.<\/p>\n<p>Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della documentazione presentata via FAST IT, verr\u00e0 inviato all\u2019interessato un <strong>\u201cCodice Pratica\u201d<\/strong>\u00a0con il quale si dovr\u00e0 richiedere un appuntamento attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>Prenot@Mi<\/strong><\/a>\u00a0per il servizio<strong> \u201cAcquisto della cittadinanza per beneficio di legge (figli minorenni nati all\u2019estero) \u2013 Art. 4, c. 1-bis L. 91\/1992 e Art. 1 c. 1-ter D.L. 36\/2025\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Entrambi i genitori del minore (o lo stesso richiedente minorenne al 24.05.2025 ma maggiorenne al giorno dell\u2019appuntamento) dovranno presentarsi in Agenzia presentando la documentazione richiesta \u2013 di seguito descritta.<\/p>\n<p>Il dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione e in tal caso controfirma la richiesta dei genitori.<\/p>\n<p><strong><u>Documentazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale Fast-It:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/conslomasdezamora.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Autocertificazione.pdf\"><strong>autocertificazione<\/strong><\/a> debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo pu\u00f2 essere non completato);<\/li>\n<li>copia del DNI fronte\/retro di tutto il nucleo familiare (ove risulti lo stesso indirizzo);<\/li>\n<li>documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare di Lomas de Zamora (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d\u2019affitto registrato su ARCA (Ex-AFIP);<\/li>\n<li>Documentazione relativa al richiedente:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>atti di Stato Civile (nascita)\u00a0<\/strong>o \u201c<em>partidas<\/em>\u201d (non certificati):<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell\u2019atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del \u201cRegistro Civil\u201d) o emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell\u2019atto che dell\u2019Apostille Digitale).<\/li>\n<li>apostillati se formati in uno Stato diverso dall\u2019Argentina;<\/li>\n<li>tradotti in italiano (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>eventuali sentenze<\/strong>\u00a0(ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>in originale e in formato integrale (devono riportare\u00a0<em>AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO<\/em>);<\/li>\n<li>recanti \u201cAttestazione di passaggio in giudicato\u201d (vale a dire che la sentenza \u00e8 \u201c<em>FIRME<\/em>\u201d, o \u201c<em>CONSENTIDA<\/em>\u201d, o \u201c<em>EJECUTORIADA<\/em>\u201d o che riveste il carattere di \u201c<em>COSA JUZGADA<\/em>\u201d, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza \u00e8 definitiva);<\/li>\n<li>apostillate;<\/li>\n<li>tradotte in lingua italiana (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<li>corredate da \u201cIstanza di trascrizione\u201d debitamente firmata dall\u2019istante;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>*SENTENZA DI ADOZIONE:<\/p>\n<ul>\n<li>deve specificare lo stato di abbandono del minore o l\u2019autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell\u2019adozione;<\/li>\n<li>documentazione comprovante la residenza da almeno due anni in Argentina previa all\u2019adozione del minore da parte dei genitori adottanti (\u00e8 necessario il \u201ccertificato dei movimenti migratori\u201d che \u00e8 possibile richiedere alla locale Direzione \u201cMigraciones\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Normativa e requisiti In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d. 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